VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 27 gennaio 1933, n. 153,  sui  concorsi  a
posti di direttore, insegnante  ed  istruttore  pratico  nelle  Regie
scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale; 
 
  Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione Nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei concorsi  a  posti  di  direttore,  d'insegnante,  d'istruttore
pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari  di  avviamento
professionale, qualora per rinuncia dei vincitori e per  altra  causa
restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso  e
gli ex combattenti compresi nella seconda eventuale  graduatoria,  di
cui all'art. 54 del regolamento 27  gennaio  1933,  n.  153,  possano
essere destinati in  posti  non  messi  a  concorso,  i  detti  posti
disponibili saranno assegnati per ordine di merito, e non oltre il 31
dicembre dello  stesso  anno,  ai  concorrenti  di  cui  al  seguente
articolo, salvo quanto e' stabilito in base al  R.  decreto-legge  13
dicembre 1933, n. 1706, per gl'iscritti  ai  Fasci  di  combattimento
anteriormente al 28 ottobre 1922.