VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 27 gennaio 1933, n. 153, sui concorsi a posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale; Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione Nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Nei concorsi a posti di direttore, d'insegnante, d'istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, qualora per rinuncia dei vincitori e per altra causa restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e gli ex combattenti compresi nella seconda eventuale graduatoria, di cui all'art. 54 del regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, possano essere destinati in posti non messi a concorso, i detti posti disponibili saranno assegnati per ordine di merito, e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, ai concorrenti di cui al seguente articolo, salvo quanto e' stabilito in base al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per gl'iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.